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Sono in arrivo nuovo sgravi contributivi per i datori di lavoro che conciliano vita professionale e privata dei propri dipendenti?
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il decreto interministeriale firmato il 12 settembre 2017, ove vengono riconosciuti sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che, attraverso la contrattazione collettiva aziendale, adottano specifiche misure di conciliazione tra vita professionale e privata. Tali misure devono risultare innovative, migliorative, ma anche estensive o integrative rispetto a quelle già preesistenti dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle leggi vigenti.

Nello specifico, riguardo le misure di conciliazione, il decreto definisce uno specifico elenco suddiviso in tre aree:

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  • La prima riguarda misure inerenti la genitorialità, come l’estensione temporale del congedo parentale con integrazione della relativa indennità oppure la previsione di nidi d’infanzia aziendali, etc.
  • La seconda area indica misure di flessibilità organizzativa, ad esempio la flessibilità oraria in entrata e in uscita oppure il part time, etc.
  • Infine, la terza area riguarda alcune misure inerenti al welfare aziendale, costituite da convenzioni con strutture per servizi di cura oppure dell’erogazione di servizi time saving.

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Per quanto concerne invece i criteri e le modalità che l’INPS utilizzerà per determinare la misura del beneficio, l’art. 4 prevede, con riferimento alla dotazione finanziaria complessivamente pari a circa 110 milioni di euro per il biennio 2017-2018, che il 20% venga attribuito in misura eguale sulla base del numero totale delle aziende ammesse allo sgravio, mentre il restante 80% venga attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell’anno civile precedente la presentazione della domanda di accesso al beneficio in questione.
In ogni caso, il valore dello sgravio contributivo non potrà eccedere la misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nelle denunce contributive effettuate nel corso dell’anno precedente la presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Sul punto, si precisa che il beneficio in questione verrà riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nel corso del biennio 2017-2018.

Domanda entro il 15 novembre a valere sulle risorse stanziate per il 2017:

Con riferimento alla domanda di ammissione al beneficio – che va presentata all’INPS – l’art. 6 del decreto in questione stabilisce che la stessa debba indicare innanzitutto i dati identificativi dell’azienda, la data di sottoscrizione del contratto aziendale e quella di avvenuto deposito telematico presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro.
Inoltre, dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto, nonché ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto previdenziale.
I datori di lavoro interessati – anche per mezzo di consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e altri intermediari autorizzati ai sensi della L. 12/79 – potranno effettuare l’invio telematico della domanda all’INPS entro i seguenti termini: il 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il prossimo 31 ottobre, a valere sulle risorse stanziate per il 2017; il 15 settembre 2018, per i contratti depositati entro il 31 agosto del prossimo anno, a valere sulle risorse stanziate per il 2018.
Il provvedimento è in attesa di essere registrato alla Corte dei Conti, ma definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, di circa 110 milioni, provenienti dal Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.