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Indennità di malattia: ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e in possesso di specifici requisiti, è  riconosciuta un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia:
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  • indennità di degenza ospedaliera (o ricovero)
  • indennità di malattia.

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L’indennità di malattia parte dal  quarto giorno, come per i lavoratori dipendenti, e può durare fino a un sesto della durata complessiva del contratto di lavoro, ossia il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nei  12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia. Quindi nello stesso anno solare, non può essere superato il limite di 61 giorni (pari a 365/6)

Recentemente, è intervenuta una modifica legislativa, a seguito dell’entrata in vigore (in data 14 giugno 2017)  della legge n. 81/2017, per cui i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti  terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative, vengano equiparati alla degenza ospedaliera, che ha un limite massimo di utilizzo diverso.
Con la circolare INPS N. 139 del 12.10.2017 sono state fornite ulteriori indicazioni e la tabella delle patologie  considerate.

ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE IN CASO DI MALATTIA

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  1. Il collaboratore assente per malattia, al pari dei lavoratori subordinati, deve comunicare al proprio committente il numero di protocollo telematico rilasciato dal medico curante, oppure tramite certificato cartaceo da consegnare entro due giorni dalla data del rilascio. Nonostante la copertura economica decorra dal quarto giorno in poi di malattia, il collaboratore inizialmente ammalato fino a tre giorni, deve comunque trasmettere subito il certificato medico anche perché, in caso di continuazione o ricaduta della stessa malattia, l’indennizzo può comprendere anche i giorni precedenti.
  2. Anche il collaboratore malato deve rispettare le fasce orarie di controllo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta il  ridotto indennizzo delle giornate di malattia in particolare in caso di assenze ripetute.
  3. Per ottenere l’indennità il collaboratore deve presentare domanda utilizzando il modello Mod. Deg. Osp.Mal./Gest.Sep Cod. SR06, scaricabile dal sito www.INPS.IT. La domanda deve essere inviata tramite proprio PIN personale online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

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MISURA DELL’INDENNITÀ DI MALATTIA 2017

L’indennità di malattia viene corrisposta ai collaboratori in maniera diversa a seconda della copertura contributiva nei dodici mesi precedenti l’evento, nella misura del 4% – 6% – 8% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della malattia,  come sotto specificato.
Per il 2017  l’indennità  va  calcolata  su € 274,86 (massimale €100.234 /365) e corrisponde per ogni giornata a:
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  • euro 10,99 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
  • euro 16,49 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • euro 21,99 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

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In caso di degenza ospedaliera il limite massimo indennizzabile sale a 180 giorni nell’arco di un anno, sempre  a condizione che:
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  • risultino accreditati almeno tre mesi di contributi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti e
  • in presenza di un reddito non superiore al 70% del massimale.

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Il collaboratore, in possesso dei requisiti, ha diritto in tal caso, a percepire, per le degenze iniziate nell’anno 2017 una indennità per ogni giornata pari a:
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  • euro 21,99 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
  • euro 32,98 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • euro 43,98 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

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