L’articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge di Bilancio 2020, ha introdotto un nuovo bonus che prevede la detraibilità dall’imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del DM n.1444/1968.
La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.
Non è stabilito un limite massimo di spesa.
Ambito applicativo:
La detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
Soggetti ammessi al beneficio |
→ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
→ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, → le società semplici, → le associazioni tra professionisti, → i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). |
Sono esclusi dalla possibilità di fruire del bonus facciate |
→ i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.
NOTA BENE – Tuttavia, qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il “bonus facciate” in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda. |
I soggetti beneficiari devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ulteriori soggetti ammessi alla fruizione del beneficio |
sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori, a condizione che:
|
Interventi ammessi:
La detrazione spetta:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 % dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ovvero sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, ad eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio | ||||||||||||||
Gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare:
i requisiti indicati nel decreto del MISE del 26 giugno 2015, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari; i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.
|