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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con la circolare n. 2/2018 passa in rassegna le principali novità della Legge di Bilancio 2018. Abbiamo già parlato dell’addio al contante per il pagamento degli stipendi, ma tra le novità troviamo anche fatturazione elettronica, variazione dei termini di scadenza delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali, super e iper ammortamento, sul credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie del Piano Industria 4.0. Scarica la circolare completa Circolare Legge Bilancio

FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 1, commi 909, 915,916, 928)

Dal 1° gennaio 2019 è prevista l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, viene previsto l’abolizione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro). Pertanto, dalla predetta data, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello stato, e per le variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.
In caso di emissione di fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 471/1997. Viene prevista, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla cessione dei beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute da e verso soggetti non stabili in Italia, fatta eccezione quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfettario agevolato e quelli che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. Nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni ammesse al regime di contabilità semplificata l’Agenzia delle Entrate predisporrà le dichiarazioni precompilate relative alle liquidazione periodica e annuale dell’IVA, la dichiarazione dei redditi e i modelli F24 recanti gli importi da versare, compensare o richiedere rimborso. Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non vi è più l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.

FATTURE ELETTRONICHE PER IL TAX FREE SHOPPING (art. 1, comma 1088)

Viene posticipato dal 1° gennaio 2018 al 1° settembre 2018 la decorrenza per l’emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’unione Europea (in sgravio IVA). Il sistema tax free permette agli acquirenti domiciliati e residenti fuori dell’Unione Europea di ottenere lo sgravio dell’iva pagata sui beni acquistati dal cedente Italiano o il rimborso successivo dell’IVA stessa, nel caso sussistono i presupposti dell’art. 38 quater del D.P.R 633/1972. Il beneficio può essere riconosciuto se si tratta di beni ceduti da commercianti al dettaglio, acquistati per uso personale o familiare del valore complessivo superiore a 154,94 euro iva inclusa e non destinati alla successiva rivendita.

INCENTIVI E OBBLIGHI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI (art.1, comma 909)

Nei confronti dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni superiori a 500 euro, nei modi che saranno indicati con un prossimo Decreto Ministeriale, i termini di decadenza per gli accertamenti nella disciplina IVA e delle Imposte sui redditi sono ridotti di due anni.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO (art.1, commi 29-36)

Con alcune modifiche, sono state prorogate di un anno le agevolazione ai fini delle imposte dirette per i soggetti titolari di reddito di impresa e lavoratori autonomi, relative al Super e Iper ammortamento.
In particolare le stesse consistono:
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  • Super-ammortamento

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Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e dei canoni leasing deducibili possono godere dell’agevolazione fiscale del maggior ammortamento sul costo di acquisto del 30 per cento (in luogo del 40 per cento previsto nel 2017) se effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Sono esclusi:
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  1. tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1, del D.p.r. 917/1986 (TUIR);
  2. i beni con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5 per cento;
  3. fabbricati e costruzioni;
  4. i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015.

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  • Iper Ammortamento

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La norma si limita a prorogare al 31 dicembre 2018, ovvero al 31 dicembre 2019 l’agevolazione fiscale del 150 per cento, che rimane pertanto invariata, del maggior ammortamento del costo di acquisto degli investimenti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” cosi come individuati nell’allegato A della legge 11
dicembre 2016 n. 232. La proroga al 31 dicembre 2019 è ammessa a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

È stata, inoltre, introdotta la possibilità di non perdere le residue quote di beneficio originariamente determinate in caso di sostituzione, durante il periodo dell’ammortamento, dei beni che fruiscono dell’iper ammortamento con altri beni aventi caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e a condizione che si attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione. Un ulteriore novità riguarda l’estensione dei beni immateriali dell’allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232, ai quali si aggiungono tre nuove voci relative ai software per la realtà immersiva, la logistica e l’e-commerce. Agli stessi è confermata la deduzione maggiorata al 40 per cento se acquistati da soggetti che hanno effettuato investimenti iper ammortizzabili.

 

CREDITO D’ IMPOSTA PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE (art. 1, commi 57- 60)

È stato istituito e disciplinato il credito di imposta a favore delle imprese culturali e ricreative che svolgono attività stabile e continuativa in Italia, in uno degli Stati membri UE o in uno Stato aderente allo spazio economico europeo purché soggetto passivo di imposta in Italia. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per l’attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e ricreativi secondo le modalità che saranno stabilite con un decreto del Ministero dello sviluppo Economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame n. 205/2017. Le stesse imprese, debbono inoltre, avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente l’attività di servizi culturali e ricreativi, intesi quali beni e servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Il predetto credito di imposta è attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, ed è riconosciuto, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013, relativo agli aiuti “de minimis”. Inoltre non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs n. 241/1997.

AGEVOLAZIONI PER LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E CREDITO D’IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI (art.1, commi 355, 357, 363-366)

Nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI l’imposta sul reddito delle società si applica alla metà. Tale agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013, relativo agli aiuti “de minimis”. Alle stesse società viene applicata l’IVA ridotta al 10% per i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. A tutte le imprese è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Detto credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’art. 17 D. Lgs n.241/1997 in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.