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La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, lo scorso 8 marzo 2018, ha stabilito che il pagamento del tributo con un ritardo di 24 ore è sintomatico di assenza di intenzionalità e pertanto non può essere sanzionato. La sentenza, la n.470/9/18, evidenziata dai giudici, determina che un giorno di ritardo non può inferirsi a una volontà elusiva, essendo determinata unicamente da occasionalità e quindi il contribuente non deve essere punito.
Se il contribuente ha posto rimedio nel più breve tempo possibile è illogico sanzionare una circostanza non sorretta dall’elemento psicologico doloso e rientrante in una mera colpa lievissima senza concreto danno erariale.

La Ctr ha evidenziato che il sistema tributario terrà in conto il ravvedimento del contribuente, come testimoniato dalle norme che consentono di ritenere irrilevante il lieve inadempimento e che, quindi, in presenza di errori o ritardi di «lieve» entità, l’errore scusabile è riconosciuto anche dalla stessa Agenzia, per esempio, in caso di tardivo o carente versamento della prima rata, o di quelle successive.

Bisogna tenere presente, inoltre, quanto disposto dal dlgs n. 159/2015 e dall’art. 15-ter del dpr n. 602/73, secondo cui, in caso di «lieve inadempimento» e, specificatamente, in caso di tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni, il contribuente può evitare la decadenza della rateazione adottata e delle sanzioni ridotte al 10%.

Nella Circ. 2 agosto 2013, n. 27, infatti, e nella circ. 19 marzo 2012, n. 9, si legge che «Qualora le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute per un errore del contribuente che, anche oltre il termine di legge, abbia successivamente sanato l’errore, l’Ufficio valuta l’opportunità di ritenere valido il pagamento. Le stesse valutazioni possono essere effettuate nel caso di lieve ritardo nel versamento da parte del contribuente o di altre minime irregolarità».