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La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n. 160) cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), indicate dall’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi e in altre disposizioni normative.

Le detrazioni diventano possibili solo se pagate con mezzi tracciabili: vietato l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale.

Dal 1° gennaio 2020 la legge di Bilancio 2020 ha previsto alcune misure che stimoleranno l’uso della moneta elettronica. Per le spese indicate nell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) è consentita la detrazione dall’IRPEF solo se tali spese sono effettuate con pagamenti tracciabili.

In altri termini, il pagamento effettuato in contanti (chiaramente sempre possibile) non consente più il “risparmio fiscale” del 19% nei limiti previsti dalla norma di riferimento.  L’eventuale utilizzo del denaro contante, fatto salvo un numero limitato di eccezioni, determinerà l’impossibilità di fruire della detrazione relativa alle predette spese.

 

Pagamenti tracciabili: carte, bonifici e assegni

 

L’art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 richiamato dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda il “Pagamento con mezzi

diversi dal contante” e stabilisce sostanzialmente che le modalità di pagamento ammesse sono:

  • carte di debito;
  • carte di credito;
  • carte prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • altri sistemi di pagamento tracciabile.

A quali spese si applica la tracciabilità

 

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15 del TUIR ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

  • Interessi passivi mutui prima casa
  • Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • Spese mediche
  • Veterinarie
  • Funebri
  • Frequenza scuole e università
  • Assicurazioni rischio morte
  • Erogazioni liberali
  • Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
  • Affitti studenti universitari
  • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Nel testo si fa riferimento a “detrazioni”, quindi sembrerebbero escluse dall’obbligo le spese che danno diritto invece a “deduzioni” dal reddito.

Le uniche eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili ammesse dalla norma , esclude l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili alle spese sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario. 

 

La documentazione per le dichiarazioni fiscali

La novità introdotta con la Legge di Bilancio 2020 avrà ripercussioni anche per l’operatività dei professionisti per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali. Infatti oltre alle fatture attestanti le spese mediche sostenute, sarà necessario fornire al professionista anche la prova dell’effettuazione del pagamento con un mezzo tracciabile (ad esempio l’attestazione rilasciata dal POS dell’avvenuta transazione o copia della ricevuta del bonifico bancario).

Il testo specifico della nuova norma

Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi 679 e 680, relativo alla disposizione in parola:

679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

  1. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l’importo di 120.000 euro le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR spettano “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro…”. La disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell’art.1.