0684242049
Seleziona una pagina
Print Friendly, PDF & Email

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma con la circolare n°49 un consolidato orientamento giurisprudenziale.

L‘Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Lettera circolare 49 del 15 marzo 2018, richiamando le circolari  18 e 20 del 2012 del Ministero del Lavoro e un consolidato orientamento giurisprudenziale conferma che il datore di lavoro che utilizza il lavoro intermittente senza aver effettuato la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratore è tenuto a trasformare il rapporto di lavoro intermittente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Chi non rispetta il divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza del documento sulla valutazione dei rischi viola le disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015.

L’Ispettorato ha però evidenziato che la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino al momento della conversione. Pertanto “alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale“.